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Diffida/richiesta di revoca del provvedimento esecutivo avente ad oggetto azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa (delibera della Giunta Regionale del 24 ottobre 2018, n. 1890)


Egr. Sindaco,
formulo la presente in rappresentanza del Comitato/Gruppo/cittadini attivi del Comitato per la Salvaguardia dell’Ambiente e del Territorio – Valle d’Itria con riferimento ai provvedimenti in oggettoemarginati. I miei assistiti mi chiedono di portare alla Sua cortese attenzione svariati profili d’illegittimità del provvedimento in oggetto, i quali ne giustificano l’annullamento in sede diautotutela o quanto meno la revoca con effetti immediati e/o l'emissione di provvedimenti urgenti per l'eliminazione degli effetti nocivi dell'attuazione delle misure indicate. Si sottolinea che le ordinanze emesse ex art.50 TUEL non sono state impugnate, a conferma della legittimità ed opportunità delle stesse.

Anzitutto, si ritiene che non sia stato adeguatamente valorizzato il pericolo per la salute pubblicadell'irrorazione con prodotti neurotossici altamente impattanti in zone densamente abitate e in cui sono presenti anche minori in significativo numero, violando apertamente i principi di prevenzione e precauzione. Del resto, sono oltre un migliaio le ricerche scientifiche che dimostrano i danni dei pesticidi sulle persone.

In particolare, l’ISDE, Associazione Internazionale dei Medici per l’Ambiente, richiama le pubblicazioni di 4 ampi studi che descrivono, in tutti i casi e con metodologia adeguata, associazioni significative tra esposizione cronica a neonicotinoidi e rischio di alterazioni dello sviluppo come tetralogia di Fallot, anencefalia, disturbi dello spettro autistico, alterazioni mnesiche e motorie (www.isde.it/wp-content/uploads/2018/05/2018.05.08-Comunicato-stampa-ISDE-Italia-Pesticidi-dannosi-per-ambiente-e-salute.pdf). Parimenti è ampiamente dimostrato come i piretroidi (per esempio la Deltametrina, fra gli altri principi attivi indicati nella Delibera in oggetto) siano molecole particolarmente tossiche. Tali molecole, difatti, se disperse nell'ambiente in quantità elevate, oltre a provocare effetti dannosi per la salute umana e animale (è dimostrato che riducono la fertilità), agiscono anche contro insetti utili, quali impollinatori e predatori naturali. Appare del tutto risibile che, per evitare queste problematiche, la delibera in oggetto ne obblighi l'utilizzo durante le prime ore del mattino, non tenendo affatto presente che l'uso di siffatte molecole agisce contro il delicato equilibrio di un ecosistema complesso che è alla base della biodiversità e, quindi, della vita. Tra l'altro, buona parte degli scienziati è concorde nell'affermare quanto sia, invece, necessario lavorare sull'interazione dei microorganismi con gli organismi superiori (animali, insetti e piante) al fine di favorire la crescita di microorganismi antagonisti e/o competitori a quelli patogeni. Tale aspetto, tuttavia, sarebbe fortemente ostacolato in caso di massicci trattamenti insetticidi che riducono la popolazione di insetti anche utili, nonché abbassano la resilienza di un ecosistema ormai già ampiamente compromesso che, invece, andrebbe ripristinato attraverso l’aumento della biodiversità tipica dei suoli e dell’ecosistema in genere. La compromissione del diritto alla salute (e ad un ambiente salubre) dei cittadini del suo Comune può essere giustificata solo in presenza di serie e fondate minacce per l'incolumità generale non affrontabili con mezzi diversi e meno incidenti sui beni primari sopra indicati. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in violazione del principio di precauzione fissato a livello europeo e richiamato anche dalla normativa in materia di prodotti fitosanitari e pesticidinonché dell'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto a godere di un ambiente di vita e lavoro salubre.

Si sottolinea che le aree interessate alle misure di contenimento sono, in gran parte, aree rientranti nella definizione di cui alla lettera a) art. 12 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi). In tali aree l'uso di pesticidi va ridotto al minimo o vietato. Si rammenta che la Direttiva citata è di rango superiore rispetto alle decisioni di esecuzione che sono atti amministrativi e che, a ogni modo, non impongono l'uso di fitofarmaci, ma chiedono allo Stato membro di contenere l'avanzata del batterio con mezzi idonei, i quali vanno adeguati a quanto prescritto nella Direttiva sopra citata. Dunque, la Delibera in oggetto è con tutta evidenza viziata da eccesso di potere.

In violazione di ogni logica nel bilanciamento degli interessi coinvolti, gli interessi dei produttori olivicoli (solo asseritamente tutelati dal provvedimento contestato) sarebbero prioritari rispetto a quello inviolabile alla salute e allo stesso diritto dell'ambiente, certamente inciso da un uso massivo di prodotti

Il Considerando n. 8 del REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELCONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari così dispone: Scopo del presente regolamento è di assicurare un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell’ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell’agricoltura della Comunità. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui donne incinte, neonati e bambini. Il principio di precauzione dovrebbe essere applicato e il presente regolamento dovrebbe assicurare chel’industria dimostri che le sostanze o i prodotti fabbricati o immessi sul mercato non hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull’ambiente, che impattano sulla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Stupisce, poi, che tale provvedimento sia emanato nonostante il ricorso presentato dal suo Comune avverso il c.d. Decreto Martina 2018 con riferimento agli obblighi di utilizzo dei pesticidi.


Nel merito si osserva che le misure imposte dalla S.V. sono controverse sia nella necessità di utilizzo che nell'efficacia rispetto al contenimento dell'infezione. Al riguardo, l’EFSA (2015) si esprime chiaramente rispetto all’inefficacia dell’uso dei pesticidi (nel caso di infezione primaria o predominante) per il controllo del vettore, così come con riferimento alla dannosità per l’ambiente(con alterazione dell’intera catena alimentare ai vari livelli trofici), la salute animale e umana (EFSA, 2015).

When infections are predominantly or exclusively primary [...] insecticide applications on the cropsare not very effective (Purcell, 1979). The vectors live outside the crop and visit it from time to time over a long period of the year, transmitting the pathogen even with very short feeding periods (Almeida e altri, 2005)”(EFSA, 2015, p. 74)
“The intensive use of insecticide treatment to limit the disease transmission and control the insect vector may have direct and indirect consequences for the environment by modifying whole food webs with cascading consequences, and hence affecting various trophic levels. For example, the indirect impact of pesticides on pollination is currently a matter of serious concern. In addition, large-scale insecticide treatments also represent risks for human and animal health [...] In addition to these considerations, the use of insecticide would give rise to environmental concerns. Furthermore, breeding and nursery activities might be affected” (EFSA, 2015a, pp.66-68).

La Xylella fastidiosa sub pauca è un batterio da quarantena che risulta essere una delle concause delCo.Di.R.O. “Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”. Esso, in verità, non appare sussumibilenella definizione normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26.10.2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante2, con la conseguente inapplicabilità delle norme dettate con riferimento agli obblighi ivi prescritti.
Per tutto quanto sopra esposto si diffida l'amministrazione a procedere all'annullamento in sede di autotutela del provvedimento esecutivo delle misure di contenimento del batterio Xylella ovvero alla sua revoca con effetto immediato, con l'avvertenza che decorsi 15 gg dal ricevimento della presente, si adirà l'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti lesi dalla S.V.
In alternativa si chiede che il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale emani, ex artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i provvedimenti urgenti necessari per la tutela della sanità e igiene pubblica, compromessa dall'esecuzione dei predetti provvedimenti, sulla scorta di quanto stabilito dai Comuni di Nardò (ordinanza n. 195 dell'11.05.2018), Neviano e Muro, disponendo l'assoluto divieto – a scopo cautelativo e in via precauzionale – su tutto il territorio comunale di utilizzo di pesticidi e/o prodotti fitosanitari di particolare pericolo (es. neonicotinoidi, erbicidi...)
Infine si chiede che sia fornita, in ogni caso, adeguata e tempestiva informazione sulla tipologia di prodotti utilizzabili e utilizzati nel territorio comunale in ossequio ai principi di accesso all'informazione in materia ambientale sanciti sia dal diritto europeo che dall'art. 3 sexies del d.lgs. 152 del 2006.

Si resta in attesa di sollecito riscontro. 

Cordiali saluti


Avv. Loretta Moramarco Avv. Giovanni D'Elia
Per conferma e ratifica
Comitato per la Salvaguardia dell’Ambiente e del Territorio
Valle d’Itria
COMITATO/ASSOCIAZIONE/SINGOLI CITTADINI
Comitato per la salvaguardia dellAmbiente e del Territorio
Valle dItria
Associazione Terra DEgnazia
Movimento per la Carta dei diritti di Madre Terra





 1 Il considerando n. 16 della Direttiva 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi così dispone:L’uso dei pesticidi può rivelarsi particolarmente pericoloso in aree molto sensibili, come i siti appartenenti alla rete Natura 2000 che sono protetti a norma delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In altre aree come i parchi e giardini pubblici, i terreni sportivi e le aree ricreative, icortili delle scuole e i parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di strutture sanitarie, i rischi derivanti dall’esposizione ai pesticidi sonoelevati. In queste aree, l’uso di pesticidi dovrebbe essere vietato o ridotto al minimo. Qualora siano utilizzati pesticidi, è opportuno definire adeguate misure di gestione del rischio e prendere in considerazione, in primo luogo, pesticidi a basso rischio così come misure di controllo biologico.

2 Definizione degli organismi nocivi da quarantena Un «organismo nocivo da quarantena», in riferimento a un territorio definito, è un organismo nocivo che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sua identità è stata accertata ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 1; 23.11.2016 L 317/15 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT b) non è presente nel territorio, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 2, lettera a), oppure, se presente, la sua presenza all'interno di tale territorio non è ampiamente diffusa, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 2, lettere b) e c); c) è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del territorio oppure, se già presente nel territorio, ma non ampiamente diffuso, è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno delle parti di detto territorio in cui è assente, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 3; d) il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 4, hanno un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile sul territorio in questione oppure, se presente, ma non ampiamente diffuso, per le parti del territorio in cui è assente; e) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l'ingresso, l'insediamento o la diffusione di tale organismo nocivo all'interno di tale territorio e per attenuarne i rischi e l'impatto.